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Codice civile

Art. 1281 c.c. — Leggi speciali 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le regole generali sui debiti di denaro non eliminano le disposizioni speciali in materia di pagamenti mediante titoli, banche e valute. L’articolo è una norma di coordinamento: prima di applicare una regola codicistica bisogna verificare se il concreto strumento o settore richieda formalità, limiti o effetti differenti.

Esempio pratico

Per pagare con assegno si controlla la legge speciale oltre alle regole generali sull’adempimento monetario.

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