Codice civile
Art. 1281 c.c. — Leggi speciali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le regole generali sui debiti di denaro non eliminano le disposizioni speciali in materia di pagamenti mediante titoli, banche e valute. L’articolo è una norma di coordinamento: prima di applicare una regola codicistica bisogna verificare se il concreto strumento o settore richieda formalità, limiti o effetti differenti.
Esempio pratico
Per pagare con assegno si controlla la legge speciale oltre alle regole generali sull’adempimento monetario.