Codice civile
Art. 1290 c.c. — Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando entrambe le prestazioni sono divenute impossibili e il debitore risponde di una delle perdite, l’equivalente dovuto dipende dalla titolarità della scelta. Se questa apparteneva al debitore, rileva la prestazione divenuta impossibile per ultima; se spettava al creditore, questi può scegliere l’equivalente dell’una o dell’altra.
Esempio pratico
Il creditore aveva il potere di scelta e entrambe le consegne sono ora impossibili: ricorrendo i presupposti, può optare per uno degli equivalenti.