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Art. 1291 c.c. — Obbligazione con alternativa multipla 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le regole delle obbligazioni alternative si applicano anche quando le prestazioni previste sono più di due. La pluralità non rende l’obbligo cumulativo: bisogna ancora scegliere ed eseguire una delle alternative, salvo il contenuto del titolo. Impossibilità e decadenza dalla scelta vanno adattate al numero delle prestazioni disponibili.

Esempio pratico

Un contratto permette la consegna di A, B oppure C: la perdita di A non significa che B e C siano entrambi dovuti.

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