Codice civile
Art. 1291 c.c. — Obbligazione con alternativa multipla
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le regole delle obbligazioni alternative si applicano anche quando le prestazioni previste sono più di due. La pluralità non rende l’obbligo cumulativo: bisogna ancora scegliere ed eseguire una delle alternative, salvo il contenuto del titolo. Impossibilità e decadenza dalla scelta vanno adattate al numero delle prestazioni disponibili.
Esempio pratico
Un contratto permette la consegna di A, B oppure C: la perdita di A non significa che B e C siano entrambi dovuti.