Codice civile
Art. 1297 c.c. — Eccezioni personali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un debitore solidale non può utilizzare le eccezioni personali che riguardano un altro debitore. Simmetricamente, non può opporre a un creditore solidale le difese personali contro un diverso creditore. Occorre distinguere queste posizioni dalle eccezioni comuni che investono il debito o la prestazione nel suo insieme.
Esempio pratico
Un debitore non può sottrarsi al pagamento soltanto perché un coobbligato gode di una specifica esenzione personale.
Giurisprudenza
Eccezione personale del coobbligato tributario
Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 26194, 2025, Rv. 676625-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nella solidarietà per l’imposta di registro, gli altri debitori non possono usare la condizione personale di uno Stato estero per impedire la riscossione nei loro confronti. La difficoltà del successivo recupero interno non elimina il vincolo verso l’erario.
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