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Art. 1296 c.c. — Scelta del creditore per il pagamento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella solidarietà attiva il debitore può scegliere a quale creditore pagare. La facoltà cessa quando uno di loro ha già proposto contro di lui una domanda giudiziale: in tal caso il pagamento va coordinato con questa iniziativa. La norma richiede vera solidarietà attiva, non soltanto una titolarità comune del credito.

Esempio pratico

Due creditori sono solidali; prima di una domanda giudiziale, il debitore paga validamente l’intero a uno di loro.

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