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Codice civile

Art. 1305 c.c. — Giuramento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L'esito di un giuramento tra alcuni soggetti del rapporto solidale produce effetti diversi a seconda di chi lo deferisce e di chi giura. In generale l'esito favorevole può giovare agli altri partecipanti dal medesimo lato, mentre quello sfavorevole non si propaga nello stesso modo. Queste regole riguardano il giuramento sul debito e non una questione limitata alla sola esistenza del vincolo solidale.

Il giuramento è un mezzo di prova con effetti regolati in modo asimmetrico dalla legge. Bisogna identificare se verte sul debito comune, chi l'ha deferito e quale esito ne è derivato, senza estenderne automaticamente gli effetti pregiudizievoli a chi non ha giurato.

Applicare separatamente tutti i commi; verificare oggetto del giuramento, posizioni processuali e disciplina probatoria.

Esempio pratico

Il creditore deferisce ad A un giuramento sull'estinzione del debito comune. Un esito favorevole ad A può rilevare anche per B, ma non basta invocare un giuramento su circostanze soltanto personali.

Se il giuramento favorevole riguarda un fatto estintivo comune, B può invocarne l'effetto previsto; se concerne una difesa esclusiva di A, occorre esaminare separatamente B.

Giurisprudenza

  • Il giuramento non richiede di convenire tutti i debitori

    Corte di cassazione, sez. I, n. 3573, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La possibilità di chiedere a un debitore l'intera prestazione non comporta che tutti debbano partecipare al processo o ricevere il deferimento del giuramento. Il precedente editoriale illustra tale autonomia con la posizione di un fideiussore, distinta da quella del debitore assoggettato alla procedura concorsuale.

    Fonte →

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