Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1304 c.c. — Transazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L'accordo transattivo concluso dal creditore con un debitore solidale non si estende automaticamente agli altri: questi devono dichiarare di volersene avvalere, quando l'accordo riguarda l'intero debito. Se riguarda solo la quota del contraente, occorre una diversa ricostruzione degli effetti sul residuo. Nella solidarietà attiva gli altri creditori possono profittare della transazione, ma limitatamente alla loro parte.

La dichiarazione di voler profittare dell'accordo è decisiva se la transazione ha a oggetto l'intero debito. Quando il creditore ha definito soltanto la posizione del contraente, il testo e la funzione dell'accordo determinano la riduzione del debito altrui.

Interpretare oggetto, riserve e comportamento complessivo; non qualificare come integrale una transazione dal solo importo versato.

Esempio pratico

Un creditore definisce per 700 euro l'intero debito solidale di 1.000 euro con A. B valuta se dichiarare di profittare dell'accordo; una definizione della sola quota di A avrebbe effetti diversi.

B non può limitarsi a citare lo sconto concesso ad A: deve dimostrare che l'accordo riguarda il debito comune e manifestare la scelta di avvalersene.

Giurisprudenza

  • Transazione integrale o relativa alla sola quota

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 13715, 2026, Rv. 678053-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La facoltà degli altri debitori di profittare dell'accordo presuppone una definizione dell'intero debito. Se l'accordo riguarda soltanto la quota di uno, gli effetti sono diversi. L'interpretazione deve considerare anche riserve e condotte, non isolare una dichiarazione liberatoria dal resto dell'operazione.

    Fonte →

Articoli collegati