Codice civile
Art. 1309 c.c. — Riconoscimento del debito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il riconoscimento del debito fatto da un condebitore non è opponibile agli altri. Se proviene dal debitore verso uno dei creditori solidali, giova invece anche agli altri creditori. La regola non crea un debito nuovo e va coordinata con la disciplina della ricognizione e con gli eventuali effetti prescrizionali.
La ricognizione è una dichiarazione riferibile a chi la rende; non può diventare una confessione degli altri condebitori per il solo vincolo solidale. La sua eventuale rilevanza interruttiva va verificata secondo la disciplina della prescrizione e l'identità del dichiarante.
Separare efficacia probatoria, effetti sostanziali e interruzione della prescrizione; verificare il rapporto sottostante.
Esempio pratico
A, debitore in solido con B, firma una dichiarazione che ammette il debito. Il creditore non può trattare quella dichiarazione come un riconoscimento compiuto anche da B.
Se A conferma per iscritto il saldo, B può ancora contestare il rapporto comune con le proprie difese; il documento non porta automaticamente la sua firma.
Giurisprudenza
Riconoscimento e rinuncia alla prescrizione sono diversi
Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 2758, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Ammettere un diritto altrui e abbandonare il proprio diritto di eccepire la prescrizione sono atti di natura ed effetti differenti. Il precedente editoriale distingue il riconoscimento, quale dichiarazione di scienza con effetto interruttivo, dalla rinuncia negoziale alla liberazione per prescrizione.
Fonte →