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Codice civile

Art. 1315 c.c. — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La divisione del debito ereditario non può essere opposta dall'erede specificamente incaricato di eseguire la prestazione o dall'erede che possiede la cosa determinata dovuta. L'eccezione riguarda questi presupposti, non rende automaticamente indivisibili tutti i debiti ereditari.

La divisione dei debiti tra eredi non consente all'erede incaricato della prestazione o possessore della cosa dovuta di offrire una frazione incompatibile con il titolo. La posizione degli altri eredi resta rilevante nei rapporti interni.

Accertare incarico, possesso e identità della cosa; coordinare con obbligazioni indivisibili e rapporti interni tra eredi.

Esempio pratico

Il defunto deve consegnare un quadro identificato e il quadro è nel possesso di un erede. Quest'ultimo non può limitare la consegna alla propria quota ereditaria.

Se un coerede possiede l'unico dipinto promesso dal defunto, deve renderlo disponibile secondo l'obbligazione; la sua quota ereditaria rileva per il successivo riequilibrio.

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