Codice civile
Art. 1315 c.c. — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Testo dell'articolo
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La divisione del debito ereditario non può essere opposta dall'erede specificamente incaricato di eseguire la prestazione o dall'erede che possiede la cosa determinata dovuta. L'eccezione riguarda questi presupposti, non rende automaticamente indivisibili tutti i debiti ereditari.
La divisione dei debiti tra eredi non consente all'erede incaricato della prestazione o possessore della cosa dovuta di offrire una frazione incompatibile con il titolo. La posizione degli altri eredi resta rilevante nei rapporti interni.
Accertare incarico, possesso e identità della cosa; coordinare con obbligazioni indivisibili e rapporti interni tra eredi.
Esempio pratico
Il defunto deve consegnare un quadro identificato e il quadro è nel possesso di un erede. Quest'ultimo non può limitare la consegna alla propria quota ereditaria.
Se un coerede possiede l'unico dipinto promesso dal defunto, deve renderlo disponibile secondo l'obbligazione; la sua quota ereditaria rileva per il successivo riequilibrio.