Codice civile
Art. 1316 c.c. — Obbligazioni indivisibili
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Testo dell'articolo
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una prestazione è indivisibile se non può essere eseguita per parti, per le caratteristiche del bene o perché le parti l'hanno voluta come unitaria. La valutazione riguarda ciò che è dovuto, non soltanto il numero dei soggetti coinvolti. Il risarcimento in denaro non diventa indivisibile solo perché sostituisce un intervento materiale unitario.
L'indivisibilità può derivare dalla natura della prestazione o dalla volontà risultante dal titolo. Va individuato l'interesse creditorio unitario: l'impossibilità pratica di frazionare una cosa non autorizza a estendere senza verifica l'indivisibilità a ogni obbligo pecuniario connesso.
Distinguere indivisibilità, solidarietà e obbligazioni collettive; interpretare natura e modalità pattuite.
Esempio pratico
La consegna di un macchinario identificato come complesso unitario non può essere frazionata in prestazioni autonome; il pagamento di una somma equivalente richiede una distinta valutazione.
Se un bene va consegnato integro, offrire singoli componenti non adempie; un successivo credito risarcitorio in denaro segue i propri presupposti.
Giurisprudenza
Risarcimento monetario e intervento materiale indivisibile
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 24317, 2025, Rv. 676178-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una somma dovuta a titolo di risarcimento conserva la propria divisibilità anche se la riparazione materiale del danno avrebbe richiesto lavori unitari. La natura della prestazione sostitutiva va valutata autonomamente rispetto all'intervento originariamente necessario.
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