Codice civile
Art. 1321 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo I — Disposizioni preliminari
Testo dell'articolo
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contratto è l'accordo di almeno due parti che crea, modifica, disciplina o estingue un rapporto patrimoniale. Le parti possono essere più di due e ciascuna parte può comprendere più persone. Non ogni intesa personale è un contratto: servono un accordo giuridicamente rilevante e il carattere patrimoniale del rapporto.
La nozione include anche accordi che modificano o estinguono un rapporto preesistente. La patrimonialità concerne il rapporto regolato, mentre la semplice pluralità di dichiarazioni o un'intesa di cortesia non bastano a integrare l'accordo contrattuale.
Distinguere negoziazione, accordo definitivo e singoli atti unilaterali; applicare i requisiti dell'art. 1325.
Esempio pratico
Proprietario e artigiano concordano lavori e corrispettivo: l'accordo regola un rapporto patrimoniale. Una semplice disponibilità a discutere i lavori non equivale ancora al medesimo contratto.
Se le parti concordano di estinguere anticipatamente un rapporto oneroso, stipulano un contratto anche senza creare una nuova prestazione futura.
Giurisprudenza
Definitivo e obblighi preparatori sopravvissuti
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 24465, 2025, Rv. 676245-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il contratto definitivo normalmente sostituisce l'assetto del preliminare. Possono però continuare a rilevare gli obblighi preparatori necessari alla riuscita dell'operazione: la stipula finale non cancella la responsabilità per il loro precedente inadempimento.
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