Codice civile
Art. 1322 c.c. — Autonomia contrattuale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo I — Disposizioni preliminari
Testo dell'articolo
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti scelgono il contenuto del contratto entro i limiti dell'ordinamento. Possono anche usare schemi non disciplinati come tipi autonomi, purché gli interessi perseguiti superino il controllo di meritevolezza. Libertà contrattuale non significa poter eludere divieti o imporre qualsiasi assetto; il richiamo corporativo del testo ufficiale richiede una lettura storicamente coordinata.
Il controllo sul contratto atipico riguarda l'interesse perseguito dall'assetto concreto, oltre ai limiti inderogabili comuni a ogni contratto. Un titolo inventato dalle parti non impedisce di applicare le regole pertinenti alla funzione effettiva dell'operazione.
Non confondere atipicità e validità; coordinare norme imperative, causa, oggetto e discipline speciali.
Esempio pratico
Due imprese costruiscono un accordo atipico per condividere strumenti e servizi. Occorre verificarne funzione concreta, limiti inderogabili e interessi tutelabili, non soltanto il titolo scelto.
Un accordo di condivisione di un impianto va valutato in base a prestazioni e rischi reali, anche se le parti lo chiamano semplicemente collaborazione.
Giurisprudenza
Autonomia privata e garanzia mediante assegno irregolare
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 5785, 2026, Rv. 677468-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La libertà negoziale non protegge un patto di garanzia che usa un assegno in bianco o postdatato in contrasto con la disciplina imperativa del titolo. L'invalidità della garanzia non impedisce di valutare separatamente gli effetti della promessa di pagamento.
Fonte →
Note
Richiamo storico alle norme corporative conservato nel testo istituzionale: non presentato come fonte corporativa attuale. Coordinamento storico da approfondire nella revisione professionale.