Codice civile
Art. 1332 c.c. — Adesione di altre parti al contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se un contratto consente l'ingresso di nuove parti, l'adesione segue il percorso stabilito nell'accordo. In mancanza di una modalità pattuita, si rivolge all'organo incaricato di attuarlo oppure a tutti i contraenti originari. La possibilità di aderire non permette di ignorare i requisiti di forma del contratto.
L'adesione presuppone che il contratto sia aperto all'ingresso di terzi e individua chi deve ricevere la dichiarazione. Lo statuto negoziale può prevedere una modalità specifica; altrimenti valgono le destinazioni indicate dalla legge.
Accertare apertura effettiva del contratto, destinatari, procedura e forma; non confondere con condizioni generali predisposte unilateralmente.
Esempio pratico
Un consorzio prevede che le adesioni siano indirizzate al proprio organo competente. Il nuovo partecipante segue quella procedura e le forme richieste, non una comunicazione a un solo consorziato scelto a caso.
Se manca un organo attuatore e il patto tace, il nuovo aderente comunica la volontà a tutti i contraenti originari, rispettando l'eventuale forma dovuta.
Giurisprudenza
Ingresso nel consorzio e forma dell'adesione
Corte di cassazione, sez. I, n. 13742, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'ingresso di un nuovo partecipante modifica la composizione soggettiva del rapporto originario. Secondo il precedente editoriale sul consorzio, l'adesione deve seguire il percorso del contratto aperto e rispettare la forma scritta richiesta per quell'accordo.
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