Codice civile
Art. 1352 c.c. — Forme convenzionali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione IV — Della forma del contratto
Testo dell'articolo
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando le parti pattuiscono per iscritto una forma per un contratto futuro, la legge presume che l’abbiano scelta come requisito di validità.
La presunzione di forma pattuita per la validità nasce quando l’accordo sulla forma è scritto. La volontà delle parti può incidere su tale presunzione, ma occorre interpretare il patto senza ridurlo a una semplice abitudine documentale.
È una presunzione relativa alla forma convenzionale, da leggere insieme al contenuto dell’accordo; distinta dalla forma imposta dalla legge.
Esempio pratico
Due imprese concordano per iscritto che il rinnovo dell’accordo sarà valido solo se sottoscritto.
Due società scrivono che i futuri ordini saranno efficaci solo se firmati: un ordine telefonico richiede la verifica della forma convenuta.