Codice civile
Art. 1366 c.c. — Interpretazione di buona fede
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IV — Dell’interpretazione del contratto
Testo dell'articolo
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parole e le clausole del contratto devono essere lette secondo buona fede, tenendo conto di correttezza e affidamento reciproco.
La buona fede interpretativa attribuisce alle clausole il significato che persone corrette avrebbero potuto riconoscere nella situazione concreta. Non autorizza a inventare obblighi contrari al testo chiaro o alla funzione dell’accordo.
È un criterio interpretativo; non confonderlo con la regola di esecuzione dell’art. 1375.
Esempio pratico
Tra due letture possibili di una clausola operativa si sceglie quella coerente con la lealtà dei rapporti.
Un fornitore invoca una lettura sorprendente di una parola ambigua che la controparte non poteva ragionevolmente prevedere.