Codice civile
Art. 1373 c.c. — Recesso unilaterale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il recesso pattuito si esercita, di regola, prima dell’inizio dell’esecuzione; nei rapporti continuativi o periodici anche dopo, senza incidere sulle prestazioni già compiute o in corso.
Il recesso convenzionale ha regole diverse secondo che l’esecuzione sia già iniziata e secondo la natura continuativa del rapporto. Il corrispettivo del recesso, se pattuito, può costituire condizione per esercitarlo.
Controllare patto contrario e l’eventuale corrispettivo, il cui pagamento rende efficace il recesso.
Esempio pratico
Un servizio mensile può essere interrotto secondo il patto, ma le mensilità già eseguite restano dovute.
Un servizio continuativo con facoltà di recesso può cessare per il futuro, ma le prestazioni già eseguite non scompaiono automaticamente.
Giurisprudenza
Recesso motivato e recesso libero
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 21287, 2023, Rv. 668553-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un recesso esercitato per un inadempimento poi insussistente non può automaticamente essere convertito in recesso libero pattuito.
Fonte →