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Codice civile

Art. 1372 c.c. — Efficacia del contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il contratto vincola le parti; si scioglie per accordo comune o causa prevista dalla legge e produce effetti per terzi solo nei casi stabiliti.

La forza vincolante impedisce lo scioglimento unilaterale non previsto; le parti possono accordarsi per sciogliere o la legge può attribuire un rimedio. Gli effetti verso terzi restano eccezionali e richiedono una base normativa.

Il principio ammette eccezioni legali; distinguere effetti diretti sul terzo da conseguenze di fatto.

Esempio pratico

Due contraenti non possono, con il loro patto, imporre un debito a un estraneo.

Il cliente non può annullare da solo un ordine valido per semplice ripensamento, salvo recesso pattuito o previsto dalla legge.

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