Codice civile
Art. 1372 c.c. — Efficacia del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contratto vincola le parti; si scioglie per accordo comune o causa prevista dalla legge e produce effetti per terzi solo nei casi stabiliti.
La forza vincolante impedisce lo scioglimento unilaterale non previsto; le parti possono accordarsi per sciogliere o la legge può attribuire un rimedio. Gli effetti verso terzi restano eccezionali e richiedono una base normativa.
Il principio ammette eccezioni legali; distinguere effetti diretti sul terzo da conseguenze di fatto.
Esempio pratico
Due contraenti non possono, con il loro patto, imporre un debito a un estraneo.
Il cliente non può annullare da solo un ordine valido per semplice ripensamento, salvo recesso pattuito o previsto dalla legge.