Codice civile
Art. 1392 c.c. — Forma della procura
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il potere di firmare per un altro soggetto va conferito rispettando i requisiti formali dell’atto da stipulare; in difetto la procura non produce effetti.
La procura segue la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Un mandato interno non basta quando il potere verso terzi richiede una specifica forma.
Distinguere la procura dal contratto e verificare eventuali formalità speciali per l’operazione.
Esempio pratico
Per una vendita immobiliare soggetta a forma scritta, la procura segue la forma richiesta per quell’atto.
Per vendere un immobile, una procura soltanto verbale non soddisfa la forma necessaria al rappresentante per stipulare.