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Codice civile

Art. 1391 c.c. — Stati soggettivi rilevanti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Buona fede, mala fede, conoscenza o ignoranza sono in generale valutate nella persona del rappresentante; per elementi predeterminati rileva il rappresentato, che non può comunque giovarsi della buona fede altrui se egli è in mala fede.

Buona fede e conoscenza si accertano normalmente nel rappresentante, salvo elementi predeterminati dal rappresentato. Quest’ultimo non può utilizzare l’ignoranza del procuratore per trarre vantaggio dalla propria mala fede.

Verificare l’elemento considerato e l’eventuale mala fede personale del rappresentato.

Esempio pratico

Il procuratore conosce un difetto rilevante della cosa: la sua conoscenza conta nel contratto.

Il proprietario sa del vincolo sul bene e dà procura a un agente ignaro: non può invocare la sola ignoranza dell’agente per proteggersi.

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