Codice civile
Art. 1394 c.c. — Conflitto d'interessi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il rappresentato può chiedere l’annullamento del contratto concluso in conflitto d’interessi se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto.
Il conflitto rileva quando l’interesse del rappresentante è incompatibile con quello del rappresentato e il terzo lo conosce o può riconoscerlo. La sola coincidenza di rapporti economici non basta senza valutare il concreto pregiudizio.
Serve il conflitto rilevante e la conoscenza o riconoscibilità da parte del terzo.
Esempio pratico
Un agente compra per il mandante un bene di una società a lui riconducibile e la controparte conosce il conflitto.
Un procuratore vende a una società da lui controllata a prezzo sfavorevole: il rappresentato valuta annullamento e riconoscibilità del conflitto.