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Art. 1395 c.c. — Contratto con se stesso 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.

L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il contratto con se stesso è annullabile su domanda del rappresentato, salvo autorizzazione specifica o contenuto determinato tale da escludere il possibile conflitto.

Il contratto con se stesso espone in modo particolare al conflitto, ma l’autorizzazione specifica o la predeterminazione del contenuto da parte del rappresentato possono evitare l’annullabilità. Una procura generica non equivale necessariamente all’autorizzazione richiesta.

L’impugnazione spetta soltanto al rappresentato; controllare esattamente autorizzazione e contenuto vincolato.

Esempio pratico

Un procuratore vende a sé stesso il bene del mandante senza autorizzazione specifica.

Il procuratore compra per sé il bene che doveva vendere per il rappresentato: verifica se era stato autorizzato specificamente.

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