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Codice civile

Art. 1396 c.c. — Modificazione ed estinzione della procura 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Revoca e modifiche della procura devono essere rese note ai terzi con mezzi idonei; altrimenti non sono opponibili salvo prova della loro conoscenza. Per le altre estinzioni conta l’ignoranza senza colpa.

La revoca o modifica della procura vale nei rapporti interni, ma verso i terzi richiede idonea comunicazione o prova che essi ne erano a conoscenza. L’onere di rendere conoscibile la cessazione protegge l’affidamento esterno.

Distinguere revoca e modifica dalle altre cause di estinzione e verificare conoscenza o colpa del terzo.

Esempio pratico

Il mandante revoca la procura e avvisa i partner abituali con un mezzo idoneo.

La società revoca il potere di un agente senza avvisare clienti abituali: prima di negare l’effetto di un nuovo contratto verifica l’opponibilità della revoca.

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