Codice civile
Art. 1397 c.c. — Restituzione del documento della rappresentanza
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il potere termina, il rappresentante deve restituire il documento che lo prova.
La restituzione del documento impedisce che un rappresentante ormai privo di potere continui a mostrarlo a terzi. L’obbligo nasce alla cessazione, indipendentemente dal motivo per cui la procura è terminata.
La restituzione tutela contro usi indebiti, senza sostituire l’onere di rendere conoscibile la revoca.
Esempio pratico
Dopo la revoca, l’ex procuratore riconsegna la procura cartacea al mandante.
Un ex procuratore conserva l’originale della procura revocata: il rappresentato può pretenderne la restituzione.