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Art. 1410 c.c. — Rapporti fra cedente e cessionario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il cedente garantisce la validità del contratto e, se assume garanzia di adempimento, risponde come fideiussore.

La garanzia del cedente sulla validità del contratto è distinta dalla promessa che il cessionario adempirà. Quest’ultima richiede un’apposita assunzione e comporta responsabilità secondo il regime indicato dalla legge.

La garanzia di adempimento non è automatica.

Esempio pratico

Il cedente garantisce che l’accordo esiste validamente e promette a parte l’adempimento.

Il cedente garantisce che il contratto esiste validamente; se vuole garantire anche i futuri pagamenti del cessionario, deve assumerne il relativo impegno.

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