Codice civile
Art. 1410 c.c. — Rapporti fra cedente e cessionario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto
Testo dell'articolo
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il cedente garantisce la validità del contratto e, se assume garanzia di adempimento, risponde come fideiussore.
La garanzia del cedente sulla validità del contratto è distinta dalla promessa che il cessionario adempirà. Quest’ultima richiede un’apposita assunzione e comporta responsabilità secondo il regime indicato dalla legge.
La garanzia di adempimento non è automatica.
Esempio pratico
Il cedente garantisce che l’accordo esiste validamente e promette a parte l’adempimento.
Il cedente garantisce che il contratto esiste validamente; se vuole garantire anche i futuri pagamenti del cessionario, deve assumerne il relativo impegno.