Codice civile
Art. 1411 c.c. — Contratto a favore di terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IX — Del contratto a favore di terzi
Testo dell'articolo
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La stipulazione può attribuire un diritto al terzo se lo stipulante ha interesse; prima della sua adesione il beneficio è di regola revocabile.
Lo stipulante deve avere un interesse all’attribuzione. Il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione, ma la sua dichiarazione di volerne profittare incide sulla revocabilità o modificabilità del beneficio.
Il terzo acquista per effetto del patto; adesione, revoca e rifiuto hanno effetti distinti.
Esempio pratico
Un genitore stipula una prestazione per il figlio.
Un genitore stipula una prestazione a favore del figlio: prima della dichiarazione del figlio può operare la revoca nei limiti di legge.
Giurisprudenza
Beneficiario di convenzione sindacale
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 3274, 2026, Rv. 676970-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una convenzione sindacato-avvocato può attribuire diritti ai lavoratori senza farli divenire parti del contratto originario.
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