Codice civile
Art. 1416 c.c. — Rapporti con i creditori
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo X — Della simulazione
Testo dell'articolo
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La legge tutela i creditori in buona fede del titolare apparente e disciplina il conflitto con quelli dell’alienante simulato.
Il conflitto fra creditori delle diverse parti dipende da buona fede, anteriorità e tipo di diritto fatto valere. Non basta dimostrare l’accordo simulatorio per prevalere in ogni caso su chi ha fatto affidamento sull’apparenza.
Rilevano qualità del creditore e anteriorità del credito nei casi indicati.
Esempio pratico
Un creditore agisce sul bene apparente nel patrimonio del debitore.
Un creditore pignora il bene in capo all’acquirente apparente: i creditori dell’alienante valutano se possono opporgli la simulazione secondo i requisiti di legge.
Giurisprudenza
Creditore terzo e prezzo
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 18347, 2024, Rv. 671771-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Di fronte agli indizi di simulazione del creditore, la sola dichiarazione di pagamento nel rogito non prova verso di lui il versamento.
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