Codice civile
Art. 1417 c.c. — Prova della simulazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo X — Della simulazione
Testo dell'articolo
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Creditori e terzi possono provare la simulazione per testimoni senza limiti; le parti anche se chiedono l’accertamento dell’illiceità del negozio dissimulato.
La prova è più ampia per terzi e creditori, che spesso non hanno accesso alla controdichiarazione. Tra le parti valgono limiti diversi, con apertura quando si mira ad accertare l’illiceità del negozio dissimulato.
Le parti fuori dalla specifica eccezione seguono i limiti probatori ordinari.
Esempio pratico
Un creditore usa testimoni per dimostrare che la vendita era apparente.
Un creditore dimostra con testimoni la vendita solo apparente; le parti del negozio devono invece verificare i limiti di prova loro applicabili.
Giurisprudenza
Curatore e prova della simulazione
Corte di cassazione, sez. 2, Sentenza n. 26528, 2025, Rv. 676926-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il curatore che ricostituisce la garanzia dei creditori per atti del fallito è terzo ai fini probatori; non lo è allo stesso modo per atti del dante causa.
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