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Codice civile

Art. 1426 c.c. — Raggiri usati dal minore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

I raggiri del minore per occultare l’età impediscono l’annullamento per quella causa; una semplice dichiarazione non basta.

Il minore perde la tutela per l’età solo se usa veri raggiri per occultarla. Dire semplicemente di essere maggiorenne non costituisce di per sé il comportamento richiesto dalla norma.

Provare l’occultamento mediante raggiri concreti.

Esempio pratico

Il minore mostra un documento alterato anziché affermare soltanto di essere maggiorenne.

Un sedicenne esibisce documenti falsificati per apparire maggiorenne: si valuta il raggiro; una frase sul proprio compleanno non basta.

Giurisprudenza

  • Raggiri del minore

    Corte di cassazione, sez. II, n. 11191, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’eccezione che impedisce l’annullamento per raggiri del minore non si estende analogicamente a ogni incapacità.

    Fonte →

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