Codice civile
Art. 1428 c.c. — Rilevanza dell'errore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’errore rileva se essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
L’errore deve avere peso decisivo rispetto al contenuto del contratto e poter essere riconosciuto dall’altro con ordinaria diligenza. Sbagliarsi su un dettaglio irrilevante non basta per sciogliere il vincolo.
Essenzialità e riconoscibilità vanno accertate separatamente.
Esempio pratico
L’acquirente sbaglia su una qualità decisiva e il venditore avrebbe potuto notarlo.
L’acquirente confonde il materiale essenziale del bene e il venditore poteva accorgersene: si valutano entrambi i requisiti dell’errore.
Giurisprudenza
Errore essenziale e riconoscibile
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 25494, 2025, Rv. 676419-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’errore richiede essenzialità e riconoscibilità, non un ulteriore requisito generale di scusabilità.
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