Codice civile
Art. 1431 c.c. — Errore riconoscibile
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’errore è riconoscibile quando una persona diligente avrebbe potuto rilevarlo considerando accordo, circostanze e parti.
La riconoscibilità si valuta dal punto di vista di una persona di normale diligenza posta nelle circostanze dell’altro contraente. Non richiede necessariamente una confessione di conoscenza effettiva dell’errore.
Valutazione oggettiva nel contesto.
Esempio pratico
Il professionista nota un dato palesemente incoerente nell’ordine.
Un prezzo manifestamente sproporzionato rispetto ai dati condivisi può far emergere un errore che l’altro contraente avrebbe potuto rilevare.
Giurisprudenza
Conoscenza effettiva dell’errore
Corte di cassazione, sez. III, n. 31078, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La conoscenza concreta dell’errore da parte dell’altro può soddisfare la funzione della riconoscibilità.
Fonte →