Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1430 c.c. — Errore di calcolo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’errore di calcolo porta a rettifica, salvo che sia errore determinante sulla quantità.

Un errore materiale di calcolo corregge la cifra senza cancellare necessariamente il consenso. Se però lo sbaglio investe la quantità e ha determinato l’accordo, si applica la disciplina dell’errore essenziale.

Distinguere calcolo aritmetico ed errore nel consenso sulla quantità.

Esempio pratico

Un preventivo somma male voci esatte e viene corretto.

Una somma di voci è addizionata male: si rettifica; se la quantità pattuita era diversa da quella voluta, si valuta l’annullamento.

Articoli collegati