Codice civile
Art. 1430 c.c. — Errore di calcolo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’errore di calcolo porta a rettifica, salvo che sia errore determinante sulla quantità.
Un errore materiale di calcolo corregge la cifra senza cancellare necessariamente il consenso. Se però lo sbaglio investe la quantità e ha determinato l’accordo, si applica la disciplina dell’errore essenziale.
Distinguere calcolo aritmetico ed errore nel consenso sulla quantità.
Esempio pratico
Un preventivo somma male voci esatte e viene corretto.
Una somma di voci è addizionata male: si rettifica; se la quantità pattuita era diversa da quella voluta, si valuta l’annullamento.