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Codice civile

Art. 1441 c.c. — Legittimazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’annullamento spetta normalmente alla parte protetta, con l’eccezione dell’interdizione legale del condannato.

L’annullabilità è di regola azionabile dalla parte il cui interesse la legge protegge, a differenza della nullità. L’eccezione dell’interdizione legale segue il regime specifico indicato nel secondo comma.

Legittimazione relativa distinta dalla nullità.

Esempio pratico

La parte ingannata impugna il proprio contratto.

Chi ha subito un errore essenziale agisce per l’annullamento; l’altra parte non può appropriarsi indistintamente della stessa tutela.

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