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Codice civile

Art. 1442 c.c. — Prescrizione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni, con decorrenze diverse; il convenuto può eccepire l’annullabilità anche dopo la prescrizione dell’azione.

Il termine quinquennale decorre in modo diverso secondo la causa di annullabilità: cessazione della violenza, scoperta dell’errore o dolo, cessazione dell’incapacità, oppure conclusione nei casi residui. L’eccezione del convenuto segue una regola distinta.

Distinguere azione ed eccezione e individuare il fatto iniziale.

Esempio pratico

Dalla scoperta del dolo decorre il termine dell’azione relativa.

La vittima scopre il dolo due anni dopo la firma: per l’azione si calcola il termine dalla scoperta, provando quando è avvenuta.

Note

Il marcatore tecnico di nota storica è escluso dal testo operativo; l’evidenza istituzionale integrale resta disponibile.

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