Codice civile
Art. 1444 c.c. — Convalida
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La parte protetta può convalidare espressamente o eseguire volontariamente conoscendo il vizio, purché sia capace di stipulare validamente.
La convalida spetta alla parte che potrebbe chiedere l’annullamento quando è capace di stipulare. L’esecuzione volontaria vale come convalida tacita solo se è compiuta conoscendo il vizio, non per mera inerzia.
Non basta esecuzione inconsapevole; il contratto nullo segue altra regola.
Esempio pratico
Chi sa dell’errore esegue comunque volontariamente il contratto.
Chi scopre il dolo e poi esegue consapevolmente il contratto può convalidarlo; un pagamento fatto prima della scoperta non basta.