Codice civile
Art. 1452 c.c. — Effetti della rescissione rispetto ai terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il rimedio restituisce le parti alla situazione anteriore, ma la legge protegge gli acquisti dei terzi nei limiti della trascrizione.
Gli effetti restitutori tra le parti non coincidono con quelli verso chi ha acquistato successivamente. La tutela del terzo dipende dalle formalità e dalle date di trascrizione, che devono essere ricostruite cronologicamente.
Verificare natura dell’acquisto del terzo e pubblicità immobiliare.
Esempio pratico
Un bene viene rivenduto prima della domanda di rescissione: occorre ricostruire la sequenza delle trascrizioni.
Un immobile è venduto a un terzo prima della domanda di rescissione: si confrontano titolo e trascrizioni per stabilire se l’acquisto è salvo.
Giurisprudenza
Effetti restitutori della rescissione
Corte di cassazione, sez. I, n. 1599, 1976 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La rescissione libera dalle prestazioni ancora dovute e apre le restituzioni di quelle già eseguite.
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