Codice civile
Art. 1462 c.c. — Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento
Testo dell'articolo
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La clausola solve et repete può anticipare il pagamento rispetto a certe difese, ma non neutralizza nullità, annullabilità o rescissione; il giudice può sospendere per gravi motivi.
Il patto che limita alcune eccezioni non rende intangibile un contratto nullo, annullabile o rescindibile. Anche per le difese rinviabili, il giudice può sospendere la condanna quando riconosce gravi motivi e richiedere cauzione.
Controllare formulazione, eccezioni inderogabili e possibile cauzione.
Esempio pratico
Una parte deve pagare prima di discutere una contestazione ordinaria, mentre deduce anche la nullità.
Una clausola impone di pagare prima di contestare difetti, ma non impedisce al debitore di far valere la nullità del contratto.
Giurisprudenza
Clausola solve et repete
Corte di cassazione, sez. III, n. 8713, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La clausola che impone l’adempimento preventivo può operare anche quando esso avviene durante il giudizio; non si traduce in una condizione processuale generale.
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