Codice civile
Art. 1485 c.c. — Chiamata in causa del venditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi è convenuto dal terzo deve chiamare il venditore: l’omissione può far perdere la garanzia se il venditore prova difese utili; regola diversa per riconoscimento spontaneo.
La chiamata del venditore offre a quest’ultimo la possibilità di difendere il titolo. La mancata chiamata non estingue sempre la garanzia: il venditore deve dimostrare che esistevano ragioni sufficienti per respingere la pretesa del terzo.
La perdita della garanzia non è automatica per la sola mancata chiamata.
Esempio pratico
In una causa di rivendica l’acquirente chiama il proprio venditore.
Citato in rivendica, il compratore coinvolge il venditore; se non lo fa, il venditore dovrà provare quale difesa utile è andata perduta.