Codice civile
Art. 1487 c.c. — Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti possono modulare la garanzia per evizione, ma il venditore resta responsabile dell’evizione dovuta a un proprio fatto.
La garanzia per evizione può essere ampliata, ridotta o esclusa per patto. Non si può però trasferire al compratore il rischio della perdita causata da un fatto proprio del venditore, anche se la clausola è ampia.
Il patto contrario alla responsabilità per fatto proprio è nullo.
Esempio pratico
Il contratto esclude la garanzia, poi il venditore dispone nuovamente del bene causando perdita al compratore.
La vendita contiene un’esclusione della garanzia, ma il venditore aveva già costituito un diritto incompatibile sul bene: resta responsabile del proprio fatto.