Codice civile
Art. 1488 c.c. — Effetti dell'esclusione della garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Con garanzia esclusa il compratore evitto mantiene di regola prezzo e spese; nella vendita espressamente a suo rischio può mancare anche tale rimborso.
Una clausola di esclusione non elimina necessariamente la restituzione del prezzo all’acquirente che perde il bene. Solo l’assunzione espressa del rischio dell’evizione comporta la diversa regola nei limiti della legge.
Distinguere semplice esclusione dalla vendita a rischio e pericolo.
Esempio pratico
Un bene viene venduto con esclusione della garanzia e poi è rivendicato da terzi.
Il compratore perde il bene nonostante la garanzia esclusa: verifica se aveva accettato espressamente il rischio o può recuperare il prezzo.
Giurisprudenza
Esclusione e rischio del compratore
Corte di cassazione, sez. II, n. 314, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’esonero dal risarcimento che lascia fermo il rimborso del prezzo non equivale automaticamente alla vendita a rischio e pericolo dell’acquirente.
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