Codice civile
Art. 1489 c.c. — Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Oneri e diritti di godimento di terzi non apparenti, taciuti e ignoti, che limitano il godimento possono condurre a risoluzione o riduzione del prezzo.
La norma riguarda pesi o diritti di godimento non apparenti, non dichiarati e ignoti che restringono il godimento. Il rimedio dipende dall’importanza della limitazione rispetto all’acquisto, con valutazione del danno.
Conoscenza, non apparenza e incidenza sul godimento vanno dimostrate.
Esempio pratico
Dopo il rogito emerge una servitù non visibile e non dichiarata.
Dopo la vendita emerge una servitù non apparente che impedisce l’uso progettato: l’acquirente documenta ignoranza e incidenza.
Giurisprudenza
Vincoli urbanistici e oneri
Corte di cassazione, sez. II, n. 24434, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un limite pubblicistico non dichiarato può rilevare nella garanzia per oneri, ma la conoscibilità tramite gli atti del contratto incide sul rimedio.
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