Codice civile
Art. 1490 c.c. — Garanzia per i vizi della cosa venduta
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il venditore garantisce che la cosa sia priva di vizi che la rendano inadatta all’uso cui è destinata o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore. Non ogni imperfezione giustifica quindi i rimedi: bisogna verificare difetto, destinazione del bene e rilievo concreto.
La garanzia può essere esclusa o limitata dalle parti nei limiti ammessi, ma il patto non protegge il venditore che abbia taciuto in mala fede i vizi. Si coordina inoltre con la conoscenza o facile riconoscibilità del difetto, le dichiarazioni del venditore e i rimedi degli articoli seguenti.
Denuncia e prescrizione seguono l’articolo 1495, salvo eccezioni e discipline speciali. Per la vendita al consumatore opera la garanzia di conformità del codice del consumo: non si trasferiscono automaticamente i termini del codice civile.
La consegna di un bene radicalmente diverso può configurare aliud pro alio e ricadere nei rimedi ordinari per inadempimento. Il precedente aggiunto su un veicolo di provenienza furtiva illustra una fattispecie specifica, non una scorciatoia per ogni difetto.
Esempio pratico
Un macchinario presenta un difetto interno che ne impedisce l’uso previsto. L’acquirente documenta il vizio e controlla tempestivamente denuncia e rimedi. Se un consumatore acquista un prodotto non conforme, il controllo parte invece anche dalla disciplina speciale della vendita di beni di consumo.
Giurisprudenza
Clausola vista e piaciuta
Corte di cassazione, sez. II, n. 29420, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La clausola di accettazione dello stato della cosa può riguardare i difetti riconoscibili con normale diligenza, senza proteggere il silenzio doloso.
Fonte →Veicolo di provenienza furtiva e aliud pro alio
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 16620, 2026, Rv. 679146-01 · Massima ufficiale della Cassazione
La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.
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