Codice civile
Art. 1496 c.c. — Vendita di animali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La garanzia nella vendita di animali segue prima leggi speciali, poi usi locali, infine le norme generali della vendita.
La vendita di animali segue una gerarchia: prima le leggi speciali, poi gli usi locali e, in assenza, le norme generali. Non bisogna applicare meccanicamente i termini della vendita ordinaria senza verificare quel livello speciale.
Verificare quale disciplina speciale o uso locale si applica.
Esempio pratico
Un allevatore vende un animale che presenta una patologia successiva.
Un animale presenta una malattia dopo la consegna: il compratore controlla le regole speciali e gli usi prima di invocare la garanzia generale.
Giurisprudenza
Garanzia nella vendita di animali
Corte di cassazione, sez. II, n. 31288, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La garanzia per difetti non evidenti nella vendita di animali va coordinata con le regole applicabili alla compravendita.
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