Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1496 c.c. — Vendita di animali 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La garanzia nella vendita di animali segue prima leggi speciali, poi usi locali, infine le norme generali della vendita.

La vendita di animali segue una gerarchia: prima le leggi speciali, poi gli usi locali e, in assenza, le norme generali. Non bisogna applicare meccanicamente i termini della vendita ordinaria senza verificare quel livello speciale.

Verificare quale disciplina speciale o uso locale si applica.

Esempio pratico

Un allevatore vende un animale che presenta una patologia successiva.

Un animale presenta una malattia dopo la consegna: il compratore controlla le regole speciali e gli usi prima di invocare la garanzia generale.

Giurisprudenza

  • Garanzia nella vendita di animali

    Corte di cassazione, sez. II, n. 31288, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La garanzia per difetti non evidenti nella vendita di animali va coordinata con le regole applicabili alla compravendita.

    Fonte →

Articoli collegati