Codice civile
Art. 1497 c.c. — Mancanza di qualità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se manca una qualità promessa o essenziale oltre la tolleranza d’uso, il compratore può chiedere risoluzione secondo le regole generali, rispettando i termini dell’art. 1495.
La qualità promessa o essenziale all’uso può mancare anche senza un vizio materiale in senso stretto. La risoluzione segue la gravità e i termini richiamati; occorre distinguere difformità tollerabile, vizio e consegna di cosa diversa.
Distinguere qualità promessa, vizio e cosa completamente diversa; rispettare decadenza e prescrizione.
Esempio pratico
Una macchina consegnata non raggiunge la capacità produttiva promessa.
Un tessuto venduto come ignifugo non possiede quella qualità: l’acquirente documenta promessa, essenzialità e tempestività dell’azione.
Giurisprudenza
Avviamento promesso nella cessione di azienda
Corte di cassazione, sez. 2 -, Sentenza n. 22075, 2023, Rv. 668561-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’avviamento promesso è qualità immateriale dell’azienda; il suo difetto non è automaticamente un vizio della cosa che dia riduzione del prezzo.
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