Codice civile
Art. 1512 c.c. — Garanzia di buon funzionamento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La garanzia di buon funzionamento pattuita prevede denuncia entro trenta giorni dalla scoperta e azione entro sei mesi; il giudice può assegnare riparazione o sostituzione.
La garanzia di buon funzionamento richiede una pattuizione o previsione applicabile e segue termini propri, distinti dalla garanzia generale per vizi. Il giudice può disporre sostituzione o riparazione secondo le circostanze.
Verificare patto, usi, scoperta e disciplina speciale applicabile.
Esempio pratico
Una macchina garantita smette di funzionare e l’acquirente comunica subito il difetto.
Un macchinario coperto da garanzia pattuita si guasta: il compratore denuncia entro trenta giorni dalla scoperta e verifica l’azione entro sei mesi.
Giurisprudenza
Funzionamento e vizi
Corte di cassazione, sez. III, n. 23060, 2009 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella garanzia di buon funzionamento il compratore prova il malfunzionamento, distinto dalla specifica prova del vizio nel regime ordinario.
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