Codice civile
Art. 1513 c.c. — Accertamento dei difetti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti possono chiedere una verifica giudiziale della qualità e dello stato della merce, anche con deposito o sequestro.
La verifica giudiziale anticipata dello stato della merce preserva prove che potrebbero alterarsi. Deposito o sequestro possono assicurare l’identità del bene; il mancato ricorso alla procedura incide sulla prova secondo le circostanze.
Chi non chiede la verifica deve provare rigorosamente identità e stato se contestati.
Esempio pratico
Venditore e compratore litigano sullo stato di un lotto deperibile.
Il compratore contesta la qualità di prodotti deperibili e chiede tempestivamente accertamento prima che vengano consumati.
Giurisprudenza
Prova dei difetti
Corte di cassazione, sez. I, n. 28224, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il compratore deve provare il vizio posto a fondamento della risoluzione o della riduzione del prezzo.
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