Codice civile
Art. 1514 c.c. — Deposito della cosa venduta
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il compratore non ritira la cosa, il venditore può depositarla per suo conto e a sue spese e deve avvisarlo prontamente.
Il deposito solleva il venditore dal custodire indefinitamente beni che il compratore non ritira, ma richiede luogo idoneo e pronta notizia. La fonte istituzionale reca un riferimento all’autorità competente da verificare nel coordinamento normativo.
Verificare luogo idoneo, forma del deposito e pronta comunicazione.
Esempio pratico
Il cliente non si presenta al ritiro e il venditore deposita la merce in locale idoneo.
Il compratore non si presenta alla consegna di un mobile voluminoso: il venditore lo deposita in luogo idoneo e comunica subito dove si trova.
Giurisprudenza
Facoltà di deposito
Corte di cassazione, sez. II, n. 12017, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il deposito della merce non ritirata è una facoltà del venditore; la sola omissione del deposito non gli impone automaticamente le conseguenze del mancato ritiro.
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