Codice civile
Art. 1521 c.c. — Vendita a prova
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella vendita a prova il contratto è sottoposto alla condizione che il bene presenti qualità pattuite o sia idoneo all’uso.
La prova non è un gradimento puramente arbitrario: verifica qualità promesse o idoneità all’uso. La vendita è sottoposta alla condizione riferita a tale risultato, da accertare con criteri oggettivi.
Prova, termine e criteri d’idoneità vanno fissati o ricavati dagli usi.
Esempio pratico
Il cliente testa una macchina entro il periodo concordato.
Una macchina è venduta a prova per una produzione pattuita: se non raggiunge la funzione concordata, la condizione non si avvera.
Giurisprudenza
Condizione della vendita a prova
Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 8491, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La vendita a prova è già formata come contratto, ma l’effetto dipende da una verifica obiettiva delle qualità o dell’idoneità.
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