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Codice civile

Art. 1529 c.c. — Rischi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nelle merci in viaggio assicurate con polizza tra i documenti, i rischi di trasporto possono gravare sul compratore dalla consegna al vettore.

L’assicurazione e la consegna dei documenti possono spostare sul compratore il rischio del viaggio dalla consegna al vettore. Una perdita causata da fatto del venditore resta fuori dal semplice rischio fortuito.

Il venditore in mala fede che conosce perdita o avaria non può invocare la regola.

Esempio pratico

La merce viene spedita e la polizza assicurativa è consegnata con i titoli.

La nave subisce un evento fortuito dopo la consegna al vettore: il compratore valuta polizza, documenti e decorrenza del rischio.

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