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Codice civile

Art. 1538 c.c. — Vendita a corpo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione III — Della vendita di beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella vendita a corpo la superficie indicata di regola non modifica il prezzo, salvo scarto oltre un ventesimo; se il supplemento è dovuto, il compratore può recedere.

Nella vendita a corpo il prezzo è fissato globalmente: una modesta differenza nella misura indicata non lo cambia. Oltre il ventesimo opera il supplemento o la diminuzione e, per certe eccedenze, il diritto di recedere.

Qualificare correttamente la vendita a corpo e misurare lo scarto.

Esempio pratico

Un immobile è venduto per prezzo globale e risulta più grande della misura dichiarata.

Un immobile venduto per prezzo unico risulta più grande del dichiarato del 3%: in via generale lo scarto non modifica il prezzo.

Giurisprudenza

  • Trasferimento e possesso

    Corte di cassazione, sez. II, n. 32955, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La mancata consegna del possesso sull’intera area non equivale automaticamente a minore estensione del diritto trasferito nella vendita a corpo.

    Fonte →

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