Codice civile
Art. 1538 c.c. — Vendita a corpo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione III — Della vendita di beni immobili
Testo dell'articolo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella vendita a corpo la superficie indicata di regola non modifica il prezzo, salvo scarto oltre un ventesimo; se il supplemento è dovuto, il compratore può recedere.
Nella vendita a corpo il prezzo è fissato globalmente: una modesta differenza nella misura indicata non lo cambia. Oltre il ventesimo opera il supplemento o la diminuzione e, per certe eccedenze, il diritto di recedere.
Qualificare correttamente la vendita a corpo e misurare lo scarto.
Esempio pratico
Un immobile è venduto per prezzo globale e risulta più grande della misura dichiarata.
Un immobile venduto per prezzo unico risulta più grande del dichiarato del 3%: in via generale lo scarto non modifica il prezzo.
Giurisprudenza
Trasferimento e possesso
Corte di cassazione, sez. II, n. 32955, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La mancata consegna del possesso sull’intera area non equivale automaticamente a minore estensione del diritto trasferito nella vendita a corpo.
Fonte →