Codice civile
Art. 1543 c.c. — Forme
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità
Testo dell'articolo
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La vendita di eredità richiede atto scritto a pena di nullità e collaborazione del venditore negli atti di opponibilità dei singoli diritti.
La forma scritta è requisito di validità della cessione ereditaria. Poiché nel patrimonio possono esservi beni con regimi di pubblicità diversi, il venditore deve collaborare agli atti necessari a renderne opponibile il trasferimento.
La vendita dell’eredità non sostituisce ogni formalità relativa ai singoli beni.
Esempio pratico
L’erede vende la propria quota ereditaria con scrittura e sottoscrive gli atti necessari per i terzi.
Un’eredità comprende un immobile: oltre all’atto scritto, le parti compiono le formalità necessarie per opporre il diritto ai terzi.