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Codice civile

Art. 1543 c.c. — Forme 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La vendita di eredità richiede atto scritto a pena di nullità e collaborazione del venditore negli atti di opponibilità dei singoli diritti.

La forma scritta è requisito di validità della cessione ereditaria. Poiché nel patrimonio possono esservi beni con regimi di pubblicità diversi, il venditore deve collaborare agli atti necessari a renderne opponibile il trasferimento.

La vendita dell’eredità non sostituisce ogni formalità relativa ai singoli beni.

Esempio pratico

L’erede vende la propria quota ereditaria con scrittura e sottoscrive gli atti necessari per i terzi.

Un’eredità comprende un immobile: oltre all’atto scritto, le parti compiono le formalità necessarie per opporre il diritto ai terzi.

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